Condizioni generali di fornitura
della Nikolaus Bagnara S.p.A.
con sede in S. Michele Appiano (BZ)
Alto Adige – Italia

Articolo 1 (Ordini)

Gli ordini rappresentano proposte irrevocabili di acquisto, da tenere ferme per la durata di giorni 60. Nessun ordine è impegnativo per la ditta Nikolaus Bagnara Spa se questa non lo ha accettato espressamente per iscritto.  Equivale ad accettazione scritta la spedizione della merce in conformità dell’ordine.

Il fatto che siano stati eseguiti più ordini continuativi non costituisce accettazione implicita di altri ordini successivi e non dà titolo a successive forniture.

Non si accettano condizioni di acquisto in contrasto con le nostre condizioni generali di fornitura e di pagamento.

Articolo 2 (Consegne)

I termini di consegna indicano la data di resa al vettore e non sono comunque impegnativi per il venditore, sicchè è escluso ogni reclamo per ritardo di fornitura ed ogni relativa richiesta di danni. Eventi di forza maggiore (mancanza di energia, situazioni metereologiche proibitive, scioperi, serrate ecc.) ci autorizzano ad annullare o interrompere le forniture. La riduzione dell’ordine da parte del venditore e le conseguenze di disservizi o di casi di forza maggiore, non autorizzano l’acquirente a recedere dal contratto.

Articolo 3 (Spedizione)

La merce viaggia per conto ed a rischio del committente anche in caso di fornitura franco destino. Il venditore non risponde per danni, rotture o perdite durante il trasporto, ne’ risponde della durata del trasporto stesso: ogni reclamo relativo va inoltrato al vettore. Eventuali imballi vengono fatturati al costo, con esclusione di ogni reso. Una volta stabilito il termine di carico, questo deve essere rispettato, in quanto, decorso questo termine, il venditore e’ libero di ritenere inadempiente l’acquirente e di vendere la merce a terzi, il venditore non risponde di danni e di spese relativi a mezzi di trasporto che giungano in ritardo rispetto al termine di carico pattuito. In caso di rifiuto da parte dell’acquirente od impossibilita’ da parte dello stesso di ricevere il materiale ordinato o spedito, la venditrice si riserva di chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 4 (Riserva di proprietà)

La merce rimane proprietà della venditrice sino al suo integrale, esatto e puntuale pagamento. Ciò anche in caso di trasformazione, commistione o deposito verso terzi. Vendite a terzi da parte dell’acquirente devono anch’esse avvenire alle summenzionate condizioni di riservato dominio. Diritti vantati dall’acquirente nei confronti di terzi risultanti dalla vendita della merce ad essi, vengono automaticamente e contestualmente ceduti alla venditrice a titolo di garanzia per l’integrale pagamento della merce. All’acquirente e’ interdetta la possibilità di cedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo la proprietà della merce venduta a garanzia di qualsivoglia obbligazione contratta dall’acquirente. L’acquirente si impegna ad informare immediatamente la venditrice nei casi in cui terzi vantassero diritti sulla merce venduta.

Articolo 5 (Reclami)

La merce deve essere immediatamente controllata al suo arrivo. Eventuali reclami devono essere inoltrati prima di ogni manipolazione del materiale, per iscritto entro otto giorni dal ricevimento delle singole partite di merce. Eventuali reclami non autorizzano l’acquirente a respingere neppure in parte la fornitura ovvero a ridurre unilateralmente il prezzo ovvero a modificare le condizioni di pagamento. I reclami saranno verificati congiuntamente e, se questi ci risultassero fondati, provvederemo ad un abbuono pari al minor valore della merce nella nostra sede a seguito dei vizi riscontrati. Non sono vizi le stuccature e le fessure normali in relazione ai singoli materiali. Il venditore risponde di eventuali danni documentati fino all’ammontare massimo del valore netto della merce fornita al momento della partenza. Reclami pervenuti dopo otto giorni dal ricevimento della merce o dopo la rivendita, la lavorazione o la posa del materiale non potranno venire presi in considerazione. In nessun caso, salvo accordi particolari, si accetterà la restituzione o si provvederà alla sostituzione di merce, particolarmente se trattasi di merce ordinata su misura o a campione.

Articolo 6 (Campioni)

Il marmo, porfido e granito sono prodotti naturali e di conseguenza non sono materiali uniformi e continui. Mentre faremo il possibile per fornire materiali conformi agli eventuali campioni, resta inteso che questi ultimi non sono impegnativi per noi ed hanno solo la funzione di indicare in via generica i prodotti.

Articolo 7 (Prezzi)

I prezzi da noi praticati si intendono senza I.V.A. e per merce franco stabilimento. I prezzi di fatturazione sono quelli del listino vigente al giorno della fatturazione stessa. Le spese di trasporto, di posa, di nolo, carrelli ferroviari, ecc. eventualmente da noi anticipate, devono esserci rimborsate immediatamente. In caso di vendite espressamente accordate franco destino, le spese di trasporto devono essere pagate dall’acquirente al vettore all’atto della consegna della merce e tale pagamento verrà come anticipo sull’importo della fattura.

Articolo 8 (Pagamenti)

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla fornitura, mediante bonifico bancario e senza sconto, presso la sede della Nikolaus Bagnara Spa in Appiano (Bolzano), salvo diversa pattuizione scritta al momento dell’accettazione dell’ordine. Nel caso di pagamento con titolo-assegni, sono a carico dell’acquirente tutte le spese nonchè gli interessi a noi addebitati dall’Istituto bancario. Decorso il termine di pagamento, siamo autorizzati ad addebitare all’acquirente interessi di mora in conformità delle previsioni di cui al D.lgs 231/2002.

Ne’ i nostri agenti ne’ i nostri collaboratori sono autorizzati ad incassare importi, a ricevere titoli a rilasciare quietanze, a ritirare merci, salvo che siano muniti di nostra regolare delega, scritta e previa conferma telefonica o telex. Ritardi o irregolarità nei pagamenti da parte dell’acquirente anche se relativi a precedenti rapporti commerciali tra le parti ci danno facoltà di recedere in qualunque momento dalla fornitura.

Articolo 9 (Luogo dell’adempimento)

Le obbligazioni di entrambe le parti si eseguono esclusivamente presso la sede del venditore in Appiano. In particolare le obbligazioni del venditore relative alla consegna della merce sono adempiute mediante resa vettore.

Articolo 10 (Forza maggiore)

Nikolaus Bagnara è sollevata da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto dovuti ad eventi di forza maggiore. Per evento di forza maggiore si intende un accadimento al di fuori del controllo della Nikolaus Bagnara, verificatosi senza sua colpa o negligenza. Qualora Nikolaus Bagnara non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, la medesima informerà prontamente l’altra parte dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel più breve tempo possibile non appena cessato l’evento di forza maggiore che ne ha reso impossibile l’esecuzione. In particolare, nel caso del verificarsi di pandemie (ed a prescindere dall’emanazione di provvedimenti restrittivi dell’attività commerciale, del trasporto e/o di altri settori e/o attività), sarà discrezionale facoltà di Nikolaus Bagnara di sospendere la fornitura e/o la posa o di recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso, ove la sua esecuzione sia resa impossibile od eccessivamente onerosa, e ciò senza che il cliente nulla possa eccepire ed a nessun titolo. Nikolaus Bagnara, ove  esideri avvalersi della clausola di cui al precedente comma 4, comunicherà immediatamente per iscritto al cliente sia il verificarsi sia la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

Articolo 11 (Vendita internazionale – Convenzione di Vienna dd. 11.04.1980 ratificata dall’Italia con legge 11.12.1985 n. 765)

Forniture internazionali sono regolate dalle presenti condizioni generali di contratto nonché dalla previsioni della convenzione di Vienna dd. 11.04.1980 relativa alla vendita internazionale di beni mobili.

Articolo 12 (Giurisdizione)

Unico foro competente per ogni controversia è quello di Bolzano, anche in caso di pagamenti effettuati con assegni, cambiali, tratte, aperture di credito ecc. La presente clausola è stabilita nell’esclusivo interesse del venditore, il quale potrà rinunciarvi e quindi potrà agire dinanzi a qualsiasi altro giudice competente.

Articolo 13 (Approvazione delle condizioni generali di contratto)

Con l’inoltro dell’ordine l’acquirente dichiara espressamente per iscritto di approvare integralmente le presenti condizioni generali di contratto.

Articolo 14 (Approvazione specifica di condizioni a termini dell’art. 1341 c.c.)

L’ordinante con la sottoscrizione dell’ordine procede alla approvazione specifica e per iscritto delle seguenti condizioni:
Art. 2) consegne;
Art. 3) spedizione;
Art. 4) riserva di proprietà;
Art. 5) reclami;
Art. 8) pagamenti;
Art. 11) giurisdizione

Per espressa approvazione scritta delle condizioni indicate nel precedente articolo.

Per l'Australia: Condizioni generali di fornitura di Nikolaus Bagnara S.p.A. di Appiano (Bolzano) Italia.
Per la Nuova Zelanda: Condizioni generali di fornitura di Nikolaus Bagnara S.p.A. di Appiano (Bolzano) Italia.

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